Nell'Ottocento a Dermulo, il pane per i suoi abitanti di Dermulo, veniva prodotto o a volte solo venduto, nella casa comunale ex numero 16. Si trattava essenzialmente di pane ordinario denominato “buffetto”, preparato con farina di frumento. Esisteva da molto tempo a tutela dei consumatori, il cosiddetto calmiere del pane che fissava per i tre o quattro tipi di pane prodotto, il peso ed il prezzo che esso doveva avere. Il calmiere veniva emanato annualmente dall I.R. Capitanato Distrettuale di Cles. Chi voleva produrre e vendere il pane, doveva partecipare all'asta indetta dal comune e una volta aggiudicatosi l'incarico, doveva sottostare a quanto previsto dal capitolato del pane. Il contratto che aveva durata annuale, poi passò a tre anni a partire dal 1870. A titolo di esempio, si trascrive qualcuno dei 34 punti del “Capitolato d’asta per la fornitura del pane di frumento nel Comune di Dermullo” relativo al 1896. 1. La privativa fabbricazione e vendita del pane di frumento nel Comune di Dermullo ha principio il giorno1° Gennaio 1896 e terminerà col giorno 31 Dicembre 1898. 2. La privativa si estente alla fabbrica e alla vendita del pane di frumento delle consuete qualità, cioè buffetto /ordinario/, gramolato e di lusso. 3. E’ ammesso all’asta e può rendersi deliberatario solo chi è esercente industriale prestinajo. 4. Il levatario dovrà attenersi alle solite qualità e forme del pane buffetto e gramolato nonchè di quello di lusso, netto e di buon sapore, nella fabbricazione per il pane di lusso impiegherà o frumento italiano di prima qualità o farina ungherese pure di prima qualità, per il pane buffetto e quello gramolato userà dette farine e frumento restando libero al levatario impiegare sino alla metà farina di frumento nostrano. 6. Il pane deve essere fabbricato del peso indicato dal Calmiere di Cles, che gli verà fornito a cura di questo Comune. Il relativo listino deve essere sempre esposto nel fondaco ed ispezionabile dal pubblico. 12. L’appaltatore dovrà fornire il pane munito mediante impressione delle iniziale del suo nome e cognome nel fondaco che preciserà l’ autorità Comunale, giornalmente nella stagione estiva alle ore 6 nelle altre stagioni alle ore 8 di mattina nella quantità necessaria ai bisogni del Comune, e prima di metterlo in vendita farne la denunzia ai revisori del pane nominati da questo Comune. .... 13. I privati entro il raggio Comunale di Dermullo e fuori dalle loro abitazioni, non possono far fabbricare pane delle qualità in privativa che dal levatario. .... 14. Tutto il pane occorente per una giornata dovra essere portato al fondaco ogni dì in una solvolta ed all’ora dell’apertura del locale. Il pane dovrà essere tenuto in vista e mai nascosto. 15. Il venditore del pane è obbligato di stare al fondaco per ore 2 avanti mezzo giorno ed altrettante dopo il mezzo giorno, ed avrà diritto in qualunque tempo di vendere pane anche fuori del fondaco sempre però entro questo perimetro comunale. 17. Gli osti possono rivendere pane ai loro avventori e per il consumo del proprio esercizio, purchè da loro sia proveduto direttamente al pubblico fondaco.
Tutti i censiti come pure gli esercenti, erano
obbligati a rifornirsi presso il fondaco del comune, e il prestinaio
era obbligato ad accettare in pagamento oltre al denaro, anche
frumento “purchè sia bello e mercantile”. “Dai pesadori del pane di qui venne fatto rapporto in questo Comune sulla scarsezza del pane che ella fabbrica pella vendita in questo Comune, dietro informazioni avute dall’ im. reg. Autorità D.e di Cles, la invito a farsi rappresentare da una II^ persona qui in paese pelle ventuali procedure entro dieci giorni, caso contrario si procederà sulla scarsezza del pane come dice le informazioni più sopra alla presenza di due pregati testimoni. Contemporaneamente la invito a rimettermi f. 2 più presto sia possibile in pagamento calmiere del pane pro 1891 da me anticipati al Lod.e Municipio di Cles, doveri che aspettava as essa e non a mè perche io non sono il suo fattore; così anche i pesadori del pane pretende la sua mercede da questo Comune, mercede che toca ad essa di f. 1,50 annui per cadauno, sella invita adunque a pagare tantosto delli pesadori sotto pena di sommarie esecuzioni.” Tale richiamo non deve aver cambiato molto il comportamento della Lucchi, tanto che il 28 luglio 1891 le venne recapitata un’altra lettera, nella quale il capocomune affermava: “Tutto il popolo di qui an mossa querella, pel panne che ella Sig. attualmente produsse in questo fondaco, ella produsse il panne vechio che ritira dai fondachi di costì, questa e cosa più che vidente perchè lo manda separato da quel di Tajo, tante volte e [è] mancante di peso, manchante della marcha, mancante di forma, non si sa da che parte spezzarlo se non è colla misura del metro per calcolare un carantano dall’altro. [?] Dopo che gli ho distacato un certificato per difenderla nei suoi bisogni; a deso si vede proprio che sene abbusa tropo della mia bontà, ma se essa per l’avenire non spedise il panne secondo le condizioni e li accordi fati mi vedo costretto adoperare le misure che usava il Comune di Tajo ed ordinerò ai pesadori che procedano in pieno rigore. Per principiare, quando lei conduce il panne separato da quel di Tajo, quello sarà ricusato, e pel quel giorno o due o tre, il Comune si provederà di panne da altri fabbricatori e continuerà fino che il panne sarrà fabbricato secondo la regola dell’arte con ciò resta avertita.”
Qui sotto si possono cosultare alcuni documenti presenti nell'archivio preunitario del Comune di Dermulo.
Non abbiamo altre notizie di come sia andata a finire questa vicenda,
ma nel 1897 Filomena Lucchi torna a far parlare di se. Infatti, fu
sorpresa a vendere illecitamente pane a Dermulo, dove per aver vinto
l’appalto, la vendita spettava a Giuseppe Rossi di Cles. Nel 1898 la
Lucchi è condannata per questo fatto.
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